(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 10 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "testo unico sull'ordinamento degli enti locali", di seguito denominato testo unico, disciplina la costituzione delle comunita' montane, detta norme per il loro funzionamento, nel rispetto dei principi di comunita' amministrativa ed attua il complessivo riordino della legislazione regionale vigente. 2. Ai sensi dell'art. 27, comma 1 del testo unico, le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a provincie diverse, per la valorizzazzione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. 3. Le comunita' montane hanno autonomia statuaria, normativa, organizzativa, nonche' finanziaria, nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti, delle leggi regionali e statali, nonche' delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.