(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del
                           10 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           O g g e t t o
    1.  La  presente  legge, in attuazione del decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267:  "testo  unico  sull'ordinamento  degli  enti
locali",   di   seguito   denominato   testo   unico,  disciplina  la
costituzione  delle  comunita'  montane,  detta  norme  per  il  loro
funzionamento,  nel rispetto dei principi di comunita' amministrativa
ed   attua  il  complessivo  riordino  della  legislazione  regionale
vigente.
    2.  Ai  sensi dell'art. 27, comma 1 del testo unico, le comunita'
montane  sono  unioni  di  comuni,  enti locali costituiti fra comuni
montani  e  parzialmente  montani,  anche  appartenenti  a  provincie
diverse,  per  la valorizzazzione delle zone montane, per l'esercizio
di   funzioni  proprie,  di  funzioni  conferite  e  per  l'esercizio
associato delle funzioni comunali.
    3.  Le  comunita'  montane  hanno autonomia statuaria, normativa,
organizzativa,  nonche' finanziaria, nell'ambito del proprio statuto,
dei  propri  regolamenti,  delle  leggi  regionali e statali, nonche'
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.